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NEWSLETTER24.07.2023

NUOVO CODICE APPALTI: una nuova stagione per i contratti pubblici

Volano per l’economia…cambio di paradigma... così è stato annunciato il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, entrato in vigore l’1 aprile 2023 ed efficace dall’1 luglio scorso. Una delle tante Riforme legate agli obiettivi del Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, nella ferma convinzione della UE che gli appalti pubblici costituiscono oggi più che mai una essenziale leva strategica di rilancio di un’economia drammaticamente provata prima dalla pandemia e più recentemente dagli effetti del conflitto bellico russo-ucraino.
Consorzio Integra
Ebbene sì, un cambio di approccio si avverte già dai primi articoli del Nuovo Codice che si apre (quasi con lo stesso orgoglio dell’art. 1 della Costituzione) con il “principio del risultato”, a voler ricordare che con l’appalto pubblico gli enti appaltanti devono perseguire l’interesse pubblico alla celerità dell’affidamento e dell’esecuzione, al miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità trasparenza e concorrenza. Quest’ultimi principi subiscono, quindi, una riconfigurazione rispetto a prima, diventando strumenti per conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire il contratto. Si profila così una nuova “amministrazione del risultato” e non del mero procedimento, e proprio al fine di realizzare concretamente il “risultato” che si è reso necessario introdurre misure per contrastare la c.d. “burocrazia difensiva” e la “paura della firma”, fonti di inefficienza e immobilismo e, quindi, di ostacolo al rilancio economico, che al contrario richiede una P.A. dinamica ed efficiente.

In quest’ottica si inserisce il successivo principio contenuto nell’art. 2 “della fiducia”, che costituisce un segno di svolta alla logica fondata sul “sospetto” nei confronti delle imprese e/o nell’azione della P.A.  Le modifiche alla disciplina del soccorso istruttorio (art. 104) che consentono maggiori spazi di integrazione della documentazione amministrativa o anche di chiarimenti sull’offerta economica o sulla offerta tecnica già presentata, ma anche un allargamento delle misure di autodisciplina o di riorganizzazione aziendale (“self cleaning” art. 96) per evitare l’esclusione dalle gare, sono la prova della maggiore fiducia nell’operatore economico. Dal lato P.A., l’art. 2 contiene una perimetrazione del concetto di colpa grave rilevante ai fini della responsabilità amministrativa dinnanzi la Corte dei Conti precisando che non costituisce colpa grave “la violazione o l’omissione che sia stata determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri della autorità competenti”. La norma, per promuovere una P.A. virtuosa, si chiude obbligando le stazioni appaltanti a “riqualificarsi” per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti anche adottando i piani di formazione. Tutto ciò che fa il paio con la qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 62 e all. II.4), le quali dall’1 luglio scorso per poter indire gare devono essere iscritte all’Anagrafe detenuta dall’ANAC avendo dimostrato secondo alcuni parametri stabiliti dal Codice la propria capacità di gestire secondo criteri di qualità efficienza e professionalizzazione, le attività di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

Non meno rilevanti sono i principi contenuti nelle successive norme (da art. 3 all’art. 12) come quello dell’agognato riconoscimento della “conservazione dell’equilibrio contrattuale” che vede la sua applicazione pratica nell’obbligo della revisione prezzi (art. 60) e nelle varianti (art. 120), più specificatamente nella prima la rinegoziazione del contratto si esprime quando eventi straordinari ed imprevedibili (drammaticamente evidenti prima con la pandemia e poi a causa del conflitto russo-ucraino) hanno causato una variazione del costo dell’opera o del servizio o fornitura che supera il 5% dell’importo complessivo dell’appalto.

Ma altresì, una svolta epocale la darà anche la Digitalizzazione (pienamente operante dall’1 gennaio 2024) con la piena attuazione della Banca Dati Nazionale dei CC.PP. (art. 23) e del Fascicolo Virtuale dell’operatore economico (art. 24) nella quale rientra la nuova disciplina dell’accesso agli atti (artt. 35-36), che semplificherà (si auspica) e renderà più trasparenti gli affidamenti pubblici.
E, senza aspettare gennaio ’24, già dall’1 luglio le stazioni appaltanti possono (o continueranno a) indire gare d’importo inferiore alla soglia comunitaria (per i lavori € 5.382.00) con procedura negoziata o addirittura a procedere con affidamenti diretti (per i lavori fino a € 150.000), così a conferma della normativa emergenziale vigente dal 2020, pur sempre nel rispetto del principio di rotazione (art.t. 48-55) affinché ci sia una turnazione tra i diversi operatore economici nella realizzazione degli appalti pubblici.

Ci attendono tempi di grande impegno al ns. interno e a supporto dei ns. soci consorziati.
Buon lavoro a tutti!

Alessandra Bonafede
Responsabile Ufficio Legale - Gare
 
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