La CSRD – o Corporate Sustainability Reporting Directive – è la nuova direttiva approvata e pubblicata nel dicembre 2022 che regolerà la gestione e divulgazione delle informazioni non finanziarie delle imprese e degli altri soggetti economici attivi nel panorama europeo. Tale misura sostituisce la precedente NFRD (Non-Financial Reporting Directive), anche nota come direttiva Barnier, risalente al 2014.
Fra le principali novità introdotte dalla nuova direttiva possono elencarsi le seguenti:
Crescita dei soggetti destinatari: la precedente direttiva obbligava gli enti di interesse pubblico con almeno 500 dipendenti e uno dei due requisiti “economici” (meglio dettagliati al punto successivo) a riportare le informazioni di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG); con la CSRD i nuovi soggetti tenuti a riportare le informazioni ESG saranno:
imprese quotate ed enti di interesse pubblico (dal 2025 rispetto a quanto fatto nel 2024);
grandi imprese non quotate (che soddisfino almeno due dei tre requisiti meglio descritti nel punto successivo; dal 2026 rispetto a quanto fatto nel 2025);
piccole e medie imprese quotate, inclusi i piccoli istituti di credito non complessi e le imprese di assicurazioni che dipendono da un Gruppo (dal 2027 rispetto a quanto fatto nel 2026);
imprese e figlie di succursali aventi la capogruppo fuori dall’UE per cui la capogruppo abbia generato in Europa ricavi netti superiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e almeno un’impresa figlia soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD e una succursale abbia generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell’esercizio precedente (saranno tenute a rendicontare nel 2029 quanto fatto nell’anno 2028).
Ampliamento dell’ambito di applicazione: come accennato al punto precedente, a partire dal 2026 rispetto a quanto fatto nel 2025 si abbasseranno le soglie dimensionali delle grandi imprese non quotate a cui si applicherà la nuova normativa, passando dalle imprese con almeno 500 dipendenti a quelle con almeno 250 dipendenti. Ciò comporterà un aumento dalle attuali, circa, 11.700 imprese tenute a elaborare una Dichiarazione Non Finanziaria a quasi 50.000. Non cambiano invece gli altri due requisiti vigenti anche con la precedente normativa, che obbligavano a dare conto delle proprie attività in ambito ESG le imprese che soddisfacevano anche i requisiti economici, ovvero l’avere, al 31/12 dell’anno di riferimento, 20 milioni di euro di stato patrimoniale e 40 milioni di euro di ricavi netti;
Obbligo di revisione del report, da parte di una società di revisione esterna;
Approccio prospettico, rivolto non solo a quanto fatto nel passato ma anche alla strategia futura;
Doppia materialità: all’attuale “materialità d’impatto” (focalizzata sugli impatti ESG generati dall’attività dell’organizzazione) si affiancherà la “materialità finanziaria”, ovvero una valutazione su come la gestione, da parte dell’azienda, delle diverse tematiche ESG generi rischi e opportunità che possono impattare le performance economico-finanziarie della stessa;
Digitalizzazione del report di sostenibilità, in ottica di diffusione e comparabilità delle informazioni ESG;
Inclusione dell’informativa di sostenibilità all’interno della Relazione sulla Gestione;
Utilizzo di standard di rendicontazione europei: gli attuali standard GRI verranno progressivamente sostituiti dagli “European Sustainability Reporting Standard” (gli ESRS) elaborati dall’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group); allineandosi ai tempi della CSRD, i primi soggetti obbligati a rendicontare le informazioni ESG secondo i nuovi standard saranno gli enti di interesse pubblico, tenuti a farlo nel 2025 con riferimento all’anno fiscale 2024.
Gli ESRS replicheranno lastruttura “a moduli” dei GRI, che prevede una componente “Cross-cutting” – incentrata cioè su principi generali comuni che le imprese devono rispettare nel preparare e divulgare le informazioni di sostenibilità, gli ESRS 1, e sui requisiti che ogni soggetto che riporta le proprie informazioni di sostenibilità deve rispettare, gli ESRS 2 – e una “specifica” per area tematica (ambientale, sociale e di governance).
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